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Tutela retroattiva per il raddoppio dei termini di accertamento in caso di reato

Tutela retroattiva per il raddoppio dei termini di accertamento in caso di reato

Da un controllo incrociato sugli elenchi clienti e fornitori, è emerso che una srl, oggetto di verifica, ha registrato fatture inesistenti, emesse dalla ditta fornitrice che aveva cessato l'attività e non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi.

Tra le ragioni addotte dalla società nel ricorso avverso l'atto di accertamento, è stata eccepita anche la decadenza dell'azione di accertamento e l'omessa allegazione della denuncia.

Sul tema del raddoppio dei termini si è assistito ad una serie di pronunce giurisprudenziali circa la possibilità di attivare tale regola oltre i termini di accertamento ordinari.

La legge di stabilità ha eliminato il raddoppio dei termini ma ha allungato il periodo ordinario per l'accertamento di ulteriori 2 anni (da 5 a 7 per la omessa dichiarazione, e da 4 a 5 anni per la dichiarazione infedele; però ha previsto un periodo transitorio che rende possibile estendere i termini solo se la denuncia viene effettuata entro la scadenza ordinaria.

Rammento che la Corte Costituzionale (247/2011) si pronunciò per la costituzionalità del raddoppio dei termini anche per i reati scoperti dopo il termine ordinario per l'accertamento.

Studio Legale Graziotto

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente

Vigente al: 30-1-2016

Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

Art. 2 - Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento

1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».

2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».

3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.

4. Ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.

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