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Contraddittorio preventivo necessario anche per l'iscrizione di ipoteca

Contraddittorio preventivo necessario anche per l'iscrizione di ipoteca

Una contribuente ricorreva avverso un atto di iscrizione di ipoteca, eseguita da parte di Equitalia senza essere preceduta da alcuna comunicazione.

La Commissione Tributaria Provinciale dava ragione alla contribuente, ma Equitalia proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale riformava la sentenza di primo grado a sfavore della contribuente, che proponeva ricorso in Cassazione.

Con l'ordinanza esaminata, la Cassazione ha riaffermato la necessità del contraddittorio preventivo anche per l'iscrizione di ipoteca in tema di riscossione coattiva di imposte; in mancanza, l'iscrizione ipotecaria è affetta da nullità per violazione al diritto di partecipazione al procedimento.

Parole chiave: contraddittorio - ipoteca - iscrizione - riscossione

Studio Legale Graziotto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Vigente al: 17-4-2016

Art. 50 - Termine per l'inizio dell'esecuzione

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica , da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.

Art. 77 - Iscrizione di ipoteca

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,, purchè l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.

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