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Clausole statutarie su quorum a tutela delle minoranze non modificabili con il quorum ordinario

Clausole statutarie su quorum a tutela delle minoranze non modificabili con il quorum ordinario

La Corte di Appello accoglieva l'appello principale proposto dalla società e rigettava la domanda di annullamento della delibera assembleare della stessa proposta da alcuni soci, evidentemente di minoranza nella compagine sociale.

Lo statuto sociale prevedeva, sia in prima che in seconda convocazione, una maggioranza del 60% per le delibere assembleari concernenti alcune materie.

La Corte di appello ha ritenuto insussistente il lamentato abuso di maggioranza, e ha ritenuto che l'assemblea dei soci (tenutasi nel 2001, quindi in vigenza del testo previgente alla riforma del diritto societario) abbia legittimamente proceduto a mutare tale clausola (ai sendi dell'art. 2369 codice civile) con il quorum ordinario.

Per la Corte di Appello, il lamentato abuso non sussisteva per tre ragioni:

  • l'abuso non sarebbe configurabile con riferimento a una delibera costituente un atto preparatorio della decisione asseritamente abusiva;
  • comunque la previsione statutaria aveva sottratto alla maggioranza qualificata le delibere aventi ad oggetto le modifiche allo statuto, attribuendo sono in via temporanea e precaria ai soci di minoranza un peso determinante nell'adozione di decisioni in tali materie;
  • non era stata dimostrata l'intenzionalità specificamente dannosa di sottrarsi al controllo della minoranza da parte del socio di maggioranza.

I soci propongono ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo a ben 16 motivi.

Per la Suprema Corte, lo statuto sociale deve essere interpretato secondo buona fede e avendo presente lo scopo pratico perseguito dalle parti.

Non si rilevano decisioni specifiche della Cassazione sulla fattispecie oggetto della decisione, ma è utile ricordare che anche prima della riforma societaria del 2003, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che è nulla la clausola statutaria che impone un quorum costitutivo in seconda convocazione, in quanto arreca un grave pregiudizio all'efficienza delle imprese (Cass. 5595/1988; 2198/1990; Tribunale di Bologna 1984).

Parole chiave: assemblea societaria - clausole statutarie - deliberazioni - maggioranze - quorum rafforzato Studio Legale Graziotto

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Codice civile

Vigente al: 31-12-2001 (testo previgente

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