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Per le società in house l'azione di responsabilità contabile non esclude l'azione del curatore fallimentare

Per le società in house l'azione di responsabilità contabile non esclude l'azione del curatore fallimentare In tema di società "in house" a totale partecipazione pubblica, la specifica attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti delle azioni relative al danno erariale non esclude la configurabilità di un danno non erariale, al cui ristoro, soprattutto con riferimento alla posizione dei creditori sociali, non è idonea, e pertanto non può avere alcuna efficacia ostativa alle azioni proponibili davanti al giudice ordinario, l'azione concernente la responsabilità contabile.

Il caso riguardava un procedimento pendente davanti al Tribunale - sezione specializzata in materia di impresa - per l'azione proposta dai commissari straordinari di una S.P.A. cd. "in house", ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486, 2497, 2394 bis, 2396, 2047 e 2043 cod. civ e dell'art. 146 L. F. nei confronti degli amministratori, dei sindaci, del direttore generale e del revisore dei conti della società stessa.

Un dei soggetti convenuti ha proposto ricorso sostenendo che l'accertamento della responsabilità degli amministratori e degli altri soggetti chiamati in giudizio - nel caso di società cd. "in house" a partecipazione interamente pubblica - sarebbe interamente devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Il Consesso a Sezioni Unite ha però affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

La pronuncia ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che riconosce - in tema di società "in house" a totale partecipazione pubblica - la specifica attribuzione alla giurisdizione della Corte dei conti delle azioni relative al danno erariale, la quale però non esclude la configurabilità di un danno non erariale, soprattutto con riferimento alla posizione dei creditori sociali.

Non essendo l'azione contabile idonea a tutelare anche gli altri interessi, in particolare quelli dei creditori, non può escludere le azioni proponibili davanti al giudice ordinario. Parole chiave:

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  1. Cass. 3196/2017
  2. Cass. 19340/2016
  3. Cass. 14632/2015
  4. Cass. SS.UU. 7177/2014
  5. Cass. SS.UU. 5491/2014
  6. Cass. SS.UU. 63/2014
  7. Cass. SS.UU. 26936/2013
  8. Cass. SS.UU. 3692/2012
  9. Cass. SS.UU. 20941/2011
  10. Cass. SS.UU. 14957/2011
  11. Cass. SS.UU. 14655/2011
  12. Cass. SS.UU. 5032/2010
  13. Cass. SS.UU. 27092/2009
  14. Cass. SS.UU. 26806/2009
  15. Cass. 8352/2013

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Vigente al: 20-11-2018

Art. 12 - Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Vigente al: 20-11-2018

Art. 146 - Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;

b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

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