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Chi subentra nell'alloggio risponde della manomissione dei contatori

Chi subentra nell'alloggio risponde della manomissione dei contatori Chi prende possesso di un appartamento di civile abitazione, quale acquirente o conduttore, è tenuto a verificare non solo l'efficienza delle utenze delle quali l'immobile è dotato, ma anche la regolare tenuta delle stesse da parte dei precedenti possessori; in mancanza può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall'azienda somministratrice a causa delle manomissioni dei contatori effettuate dai precedenti possessori.

La prescrizione, quinquennale non decorre dalle date delle singole bollette ma dall'accertamento dalla manomissione del contatore. La parte che prende possesso di un appartamento di civile abitazione, quale acquirente o conduttore, è tenuta a verificare non solo l'efficienza delle utenze delle quali l'immobile è dotato, ma anche la regolare tenuta delle stesse da parte dei precedenti possessori, ed in mancanza può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall'azienda somministratrice a causa delle manomissioni dei contatori effettuate dai precedenti possessori.

La prescrizione, quinquennale, ai sensi dell'art. 2947, comma 1, cod. civ., non decorre dalle date delle singole bollette, bensì dall'accertamento dalla manomissione del contatore.

Quando l'utenza è intestata a un terzo soggetto, nel caso di manomissione del contatore il subentrande risponde a titolo extracontrattuale, porprio perché non vi è un rapporto contrattuale diretto con l'azienda erogatrice dell'utenza. Parole chiave: #civile, #contenziosocivile, #contatore, #controversiecivili, #immobiliare, #contenziosoimmobiliare, #controversieimmobiliari, #immobili, #locazione, #utenze, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield Studio Legale Graziotto

  1. Cass. 5633/2012
  2. Cass. 7679/2005

Codice Civile

Vigente al: 31-08-2019

Art. 2947 - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

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