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Illegittima la revoca di un'aggiudicazione definitiva in vista del contenzioso giurisdizionale

Illegittima la revoca di un'aggiudicazione definitiva in vista del contenzioso giurisdizionale

Una ditta partecipante a un bando di gara proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, contestando la sussistenza dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria definitiva (la quale aveva indicato quale direttore dei lavori un architetto, e non un ingegnere come richiesto dal Regio Decreto n. 2537/1925).

Il bando riguardava l'affidamento del servizio di direzione lavori, e altre attività inerenti l'intervento di potenziamento e sistemazione della rete idrica comunale.

Nella more del giudizio innanzi al T.A.R., il comune provvedeva a revocare in autotutela la gara di appalto, disponendo la nomina di una figura interna all'ente: dopo aver deciso di esternalizzare il servizio di direzione lavori dell'impianto idrico, dopo non molto tempo venivano rinvenute proprie risorse interne che ne permettevano l'internalizzazione (tra l'altro, si trattava di figure apicali già esistenti nella pianta organica del comune).

Sia l'aggiudicataria che la ditta controinteressata impugnavano il provvedimento di revoca avanti al T.A.R., il quale rigettava le istanze cautelari, successivamente accolte in riforma dal Consiglio di Stato.

Il T.A.R. decideva poi sui due ricorsi, previa loro riunione, affermando la legittimità del provvedimento di revoca del comune.

Le due ditte ricorrono al Consiglio di Stato, il quale accoglie i ricorsi e riforma la sentenza impugnata del T.A.R.

La pronuncia del Consiglio di Stato ribadisce i limiti della potestà della pubblica amministrazione di emanare atti tra l'aggiudicazione e il contratto con l'aggiudicatario, affermando che la posizione di quest'ultimo non è rimovibile in base a presupposti di fatto di scarsa consistenza: per arrivare alla revoca dell'aggiudicazione definitiva per sopravvenuti motivi di opportunità devono essere allegate ragioni convincenti sull'interesse della pubblica amministrazione che non comprimano oltre la giusta misura l'affidamento del privato, e corredate da una corretta applicazione delle norme in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Parole chiave: aggiudicazione definitiva - bando di gara - revoca per sopravvenuti motivi di opportunità - ammissibilità - non sussiste Studio Legale Graziotto

REGIO DECRETO 23 OTTOBRE 1925, N. 2537

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

Capo IV - DELL'OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

Art. 51

Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 54

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicata anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonchè i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.


LEGGE 7 agosto 1990, n. 24

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Vigente al: 4-6-2016

Art. 21-octies - Annullabilità del provvedimento

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

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