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Non si può disporre la confisca indifferenziata su beni di più società per reati del comune amministratore

Non si può disporre la confisca indifferenziata su beni di più società per reati del comune amministratore

Due società amministrate dallo stesso soggetto avevano ottenuto erogazioni di fondi regionali "distratti" dall'amministratore, e il Tribunale aveva disposto la confisca dei beni indifferenziata senza tener conto del diverso profitto di ogni società.

Il difensore delle due società condannate per l'illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo 231/2001, ha presentato separato ricorso, che la Suprema Corte ha ritenuto parzialmente fondato, e ha annullato la sentenza rinviando ad altra sezione per un nuovo giudizio.

La Suprema Corte ha escluso che possa valere il richiamo al principio solidaristico che nel caso di illecito plurisoggettivo implica l'imputazione dell'intera azione e degli effetti conseguenti in capo a ciascun concorrente: non ricorre, infatti, un concorso tra le due società, le quali rispondono autonomamente della condotta del comune amministratore.

Parole chiave: confisca - fondi regionali - plurime società - comune amministratore Studio Legale Graziotto

Codice penale

Art. 316 Bis - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.


DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 23

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Vigente al: 17-6-2016

Art. 5 - Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

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