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Risponde dei tributi doganali chi è coinvolto in operazioni artificiose

Risponde dei tributi doganali chi è coinvolto in operazioni artificiose

Le persone fisiche consapevolmente coinvolte in operazioni artificiose tese a dimirnuire i dazi all'importazione dovuti per legge rientrano nella nozione di debitore dell'obbligazione doganale, e sono quindi tenute al pagamento dei tributi. L’articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «debitore» dell’obbligazione doganale, ai sensi della suddetta disposizione, la persona fisica che sia stata strettamente e consapevolmente coinvolta nell’ideazione e nella costituzione artificiosa di una struttura di operazioni commerciali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che ha prodotto l’effetto di diminuire l’importo dei dazi all’importazione dovuti per legge, sebbene essa stessa non abbia comunicato i dati erronei che sono serviti da base per la stesura della dichiarazione doganale, quando dalle circostanze risulta che tale persona era o doveva essere ragionevolmente a conoscenza del fatto che le operazioni interessate da tale struttura erano state realizzate non nell’ambito di operazioni commerciali normali, bensì unicamente al fine di beneficiare abusivamente delle agevolazioni previste dal diritto dell’Unione. La circostanza che detta persona abbia proceduto all’ideazione e alla costituzione artificiosa della summenzionata struttura solo dopo aver ottenuto, da parte di esperti di diritto doganale, l’assicurazione della legalità della medesima, è priva di rilievo al riguardo.

L’articolo 221, paragrafo 4, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, il fatto che l’obbligazione doganale all’importazione sia sorta, conformemente all’articolo 201, paragrafo 1, del medesimo, in seguito all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione, non è di per sé tale da precludere la possibilità di comunicare al debitore l’importo dei dazi all’importazione dovuti per siffatte merci dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 221, paragrafo 3, di tale regolamento, come modificato.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che la persona fisica coinvolta nella costituzione artificiosa di operazioni doganali sapendo, o dovendo essere ragionevolmente a conoscenza, che le operazioni non sono normali ma ideate al fine di beneficiare abusivamente delle agevolazioni, rientra nella nozione di "debitore" ai fini doganali, con tutto quanto ne consegue non solo per la debenza dei tributi, ma anche per il termine di decaenza dei tre anni, che può essere in tal caso superato. Parole chiave: #accertamento, #dazidoganali, #debitore, #dogana, #operazioniartificiose, #tributidoganali, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Legale Graziotto

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario

Vigente al: 09-01-2018

Articolo 201

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

a) all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure

b) al vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali.

Articolo 221

1. L'importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.

2. Quando l'importo dei dazi da pagare è iscritto, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, l'autorità doganale può prevedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1 venga effettuata solo quando l'importo dei dazi indicato non corrisponde a quello da essa determinato.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, quando ci si avvalga della possibilità di cui al primo comma del presente paragrafo, la concessione dello svincolo delle merci da parte dell'autorità doganale equivale alla comunicazione al debitore dell'importo dei dazi contabilizzato.

3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra.

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