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Bancarotta fraudolenta per sottrazione o distruzione di documenti che preclude la ricostruzione del patrimonio

Bancarotta fraudolenta per sottrazione o distruzione di documenti che preclude la ricostruzione del patrimonio

La deliberata distruzione di tutte le fatture, passive ed attive emesse o ricevute nel corso di diversi anni (e dei relativi registri), che abbia precluso al curatore ogni possibile ricostruzione dell'attività concreta della fallita, comportando la totale impossibilità di ricostruirne il patrimonio, costituisce un evidente pregiudizio dei creditori, non consentendogli di verificare se i beni della fallita siano ancora nella sua disponibilità, se esistano crediti da recuperare, se si possa dar luogo ad azioni revocatorie o ad azioni di responsabilità degli amministratori.

E' quindi configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in conseguenza di tale condotta, assunta nell'evidente consapevolezza e volontà di pervenire a tale risultato, posto che altrimenti il reo avrebbe conservato i documenti contabili. E' configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in conseguenza della deliberata distruzione di tutte le fatture, passive ed attive emesse o ricevute nel corso di diversi anni (e dei relativi registri), che abbia precluso al curatore ogni possibile ricostruzione dell'attività concreta della fallita, comportando la totale impossibilità di ricostruirne il patrimonio.

Tale condotta costituisce un evidente pregiudizio dei creditori, non consentendogli di verificare se i beni della fallita siano ancora nella sua disponibilità, se esistano crediti da recuperare, se si possa dar luogo ad azioni revocatorie o ad azioni di responsabilità degli amministratori.

Per la Suprema Corte, la sottrazione o la distruzione della documentazione è solitamente finalizzata ad occultare la contemporanea distrazione di beni appartenenti al patrimonio della ditta o della società fallita, ma questo non esaurisce le ipotesi in cui il fallito o l'amministratore di società dichiarate insolventi agisca per un proprio o un altrui profitto o a danno dei creditori.

La deliberata distruzione di tutte le fatture, passive ed attive emesse o ricevute nel corso di diversi anni (e dei relativi registri), da parte dell'imputato, ha precluso al curatore ogni possibile ricostruzione dell'attività concreta della fallita, e ha di conseguenza comportato la totale impossibilità di ricostruirne il patrimonio.

Questo costituisce un evidente pregiudizio dei creditori, non consentendogli di verificare se i beni della fallita siano ancora nella sua disponibilità, se esistano crediti da recuperare, se si possa dar luogo ad azioni revocatorie o ad azioni di responsabilità degli amministratori.

Per la Cassazione, nel caso deciso è stata una scelta che l'imputato ha assunto nella evidente consopevolezza evolontà di pervenire a tale risultato. Parole chiave: #bancarotta, #fallimento, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Legale Graziotto

  1. Cass. 57698/2017

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativ

Vigente al: 21-04-2018

Art. 216 - Bancarotta fraudolenta

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Art. 217 - Bancarotta semplice

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

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