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Utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell'indagato anche se rese senza garanzia

Utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell'indagato anche se rese senza garanzia

Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, non hanno alcuna efficacia probatoria nell'eventuale dibattimento ma sono utilizzabili limitatamente all'incidente cautelare e ai riti a prova contratta. Le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Tali dichiarazioni sono utilizzabili limitatamente alla fase procedimentale e quindi all'incidente cautelare e ai riti a prova contratta, ma non hanno alcuna efficacia probatoria nell'eventuale dibattimento. Come ha ricordato il Collegio «Il legislatore italiano ha ritenuto di individuare il momento in cui è necessario fornire le informazioni di garanzia in quelli dell'applicazione delle misure cautelari e del compimento di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere; ha ritenuto invece di lasciare all'indagato la possibilità di entrare in contatto con la polizia giudiziaria procedente in modo spontaneo e deformalizzato nel corso di tutta la attività processuale. Si tratta di una scelta che trova la sua giustificazione nel fatto che le dichiarazioni spontanee non sono funzionali a raccogliere elementi di prova, ma piuttosto a consentire all'indagato di interagire con la polizia giudiziaria in qualunque momento egli lo ritenga, esercitando un suo diritto personalissimo».

Infatti, l'accesso al rto a prova contratta si risolve in una rinuncia - espressa e personalissima dell'imputato - al contraddittorio, così che diventano utilizzabili tutti gli atti formati nel corso delle indagini preliminari, e quindi anche le dichiarazioni spontanee, che nella procedura ordinaria del dibattimento sono invece destinate a perdere efficacia. Parole chiave: #dichiarazioni, #indagini, #poliziagiudiziaria, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Legale Graziotto

  1. Cass. 3930/2017
  2. Cass. 24944/2015
  3. Cass. 2627/2013
  4. Cass. 36596/2012
  5. Cass. SS.UU. 1150/2008

Codice di procedura penale

Vigente al: 08-10-2018

Art. 350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384.

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione agli effetti del giudizio, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.

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