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Cessione di partecipazioni sociali e annullamento per dolo

Cessione di partecipazioni sociali e annullamento per dolo In tema di cessione di partecipazioni societarie, la domanda di annullamento della cessione delle quote ex art. 1439 codice civile va rigettata ove l'attore non alleghi e dimostri i raggiri che sarebbero stati usati da controparte, e l'errore che avrebbero determinato, prospettando le circostanze antecedenti alla stipulazione del contratto e idonee a dimostrare la sussistenza del dolo. In tema di cessione di partecipazioni societarie, la domanda di annullamento della cessione delle quote ex art. 1439 codice civile va rigettata ove l'attore non alleghi e dimostri i raggiri che sarebbero stati usati da controparte, e l'errore che avrebbero determinato, prospettando le circostanze antecedenti alla stipulazione del contratto e idonee a dimostrare la sussistenza del dolo.

Parimenti va rigettata la domanda di risoluzione ex art. 1453 codice civile ove l'attore non dimostri la richiesta di adempimento, e la controparte non abbia tenuto condotte incompatibili o manifestato volontà contraria alla cessione delle partecipazioni.

Nel caso oggetto di decisione, l'acquirente di quote sociali proponeva domanda di annullamento per dolo del contratto di cessione e, in via subordinata, invocava la risoluzione del contratto in virtù della clausola risolutiva espressa (art. 1456 codice civile, di cui non aveva, però, allegato e dimostrato l'operatività); in via ulteriormente subordinata, chiedeva riconoscersi l'arricchimento senza causa ex art. 2041 codice civile , chiedendo la restituzione di quanto versato alla parte venditrice delle quote.

Il Collegio, affrontando la questione, ha deciso che «la domanda proposta in via principale deve essere rigettata, atteso che l’attore non ha allegato né i raggiri che sarebbero stati usati dalle controparti, né l’errore che essi avrebbero determinato, prospettando compiutamente solo circostanze successive alla stipulazione della scrittura, del tutto inidonee a dimostrare la sussistenza del dolo».

Per quanto attiene alla invocata risoluzione di diritto in virtù della richiamata clausola risolutiva espressa, il Tribunale ha rilevato che «Infondata è anche la domanda di risoluzione del contratto, che va qualificata con riferimento all’art. 1453 Cc, essendo conseguenza di un mero errore materiale il richiamo nelle conclusioni all’art. 1456 Cc, effettuato in assenza di ogni allegazione relativa all’operare di una clausola risolutiva espressa».

Il Collegio ha comunque escluso che sussistessero i presupposti della risoluzione per inadempimento, visto che «Dagli elementi ora esposti non emerge un inadempimento dei convenuti, considerato, da un lato, che l’attore non ha provato alcuna richiesta di adempimento; dall’altro, che le controparti non hanno tenuto condotte incompatibili o manifestato volontà contrarie alla cessione delle quote, dimostrando, per contro, di aver provveduto a contattare un notaio».

Il Tribunale rigetta quindi le domande attoree. Parole chiave: #civile, #contenziosocivile, #controversiecivili, #risarcimentodanni, #commerciale, #acquisizioni, #contrattuale, #contratto, #adempimento, #condizione, #danno, #disdetta, #inadempimento, #recesso, #responsabilità, #risarcimento, #risoluzione, #termine, #societario, #amministratori, #azioni, #cessionequote, #cessionepartecipazioni, #quotesociali, #partecipazionisocietarie, #società, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield

Studio Legale Graziotto

Codice civile

Vigente al: 31-01-2019

Art. 1439 - Dolo

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Art. 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1456 - Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 2041 - Azione generale di arricchimento

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

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